CONVEGNO: Che significa “accompagnamento” alla fine della vita?

Che significa “accompagnamento” alla fine della vita? Approcci e paradigmi etici a confronto   Sabato 26 ottobre 2024, 9:00 – 18:00 Piattaforma: Webex dell’Università di Torino Open Day per la 9ª Edizione del Master in Bioetica, Pluralismo e Consulenza Etica Organizzato nell’ambito del Master in Bioetica, Pluralismo e Consulenza Etica dell’Università di Torino, il Convegno si propone di approfondire il tema dell’accompagnamento nel fine vita, esplorandone le diverse dimensioni etiche e sociali. L’evento rappresenta inoltre un’occasione per presentare la 9ª edizione del Master, la cui offerta formativa si distingue per l’approccio interdisciplinare e pluralista alla bioetica.

PROBLEMI ETICI DEL FINE VITA

PROBLEMI ETICI DEL FINE VITA L’importanza della Pianificazione delle Cure e le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Donazione a cuore fermo, una nuova realtà. Sono on line alcuni interventi del Convegno del 20 aprile 2024 a Cagliari organizzato dall’Arnas G. Brotzu e con il patrocinio della Consulta di Bioetica

LA VITA AL TRAMONTO

Sabato 1 aprile ore 18.00 presso la Sala Caffè Letterario – Piazza del Popolo di Fermo (sotto l’Arco dell’Orologio) si terrà un Incontro con la cittadinanza sul tema della cura, della responsabilità e dell’autonomia nel fine vita

Comunicato stampa: LA VOLONTÀ DELLA PERSONA PREVALE SU TUTTO.

Massa Carrara, 6 febbraio 2023 COMUNICATO STAMPA n. 1/2023 LA VOLONTÀ DELLA PERSONA PREVALE SU TUTTO, ANCHE IN CASO DI SCIOPERO DELLA FAME: Così è per l’etica, la deontologia e il diritto   Oggi, 6 febbraio 2023, Beppino Englaro ha ricordato su La Repubblica la vicenda di Eluana che si è conclusa il 9 febbraio del 2009 dopo più di 17 anni trascorsi in stato vegetativo permanente. Ha sottolineato la battaglia condotta da lui e da sua moglie per far rispettare la volontà della figlia che si era espressa chiaramente prima dell’incidente di non volere essere sottoposta a trattamenti sanitari che la mantenessero in vita in quelle condizioni in cui purtroppo poi si è trovata. La nota sentenza della Cassazione del 2007, n. 21748, sulla vicenda ha stabilito senza ombra di dubbio che la volontà dell’interessato, maggiorenne, capace di intendere e volere, in merito alle cure non può essere disattesa anche quando questa ha come conseguenza la morte. Ed ha riconosciuto il valore della volontà dell’incapace espressa antecedentemente alla perdita della capacità di esprimersi. Successivamente, i codici deontologici dei medici e degli infermieri si sono allineati a tali precetti, e, nel 2017, la legge 219 ha ribadito che: non si può prescindere dal consenso informato per qualsiasi atto sanitario rivolto al paziente; che questi ha diritto di rifiutare qualsiasi trattamento anche salva vita come la nutrizione e idratazione artificiale; e che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono legittime e non possono essere disattese essendo vincolanti per i medici. Alla luce di questo quadro etico giuridico normativo non si comprende come possa essere invocato da qualcuno il trattamento sanitario obbligatorio per superare la volontà di chiunque, anche di chi è in carcere, di attuare lo sciopero della fame; come si possa pensare di non tenere conto della DAT nella quale l’interessato ha espresso chiaramente di non volere essere sottoposto ad alimentazione forzata; come si tralasci il fatto che il codice deontologico dei medici vigente, all’art. 53, fa divieto agli stessi di assumere iniziative costrittive e di collaborare a “procedure coattive di alimentazione e nutrizione artificiale”. Mariella Immacolato Direttivo Consulta di Bioetica Onlus

Comunicato stampa: BASTA DISCRIMINAZIONI INIQUE SULLE SOFFERENZE DEI MORENTI.

Torino, 9 dicembre 2022 COMUNICATO STAMPA 11-2022 BASTA DISCRIMINAZIONI INIQUE SULLE SOFFERENZE DEI MORENTI: LA COSIDDETTA “CINTURA PROTETTIVA DEI FRAGILI” SI TRADUCE IN OPPRESSIONE PER CHI SOFFRE MA NON RIENTRA NEI CRITERI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE Un altro cittadino italiano, Massimiliano, 44enne toscano affetto da malattia neurodegenerativa, è stato accompagnato ieri da soci dell’Associazione Luca Coscioni in Svizzera per poter accedere al suicidio assistito, perché da anni sofferente senza però soddisfare tutti i criteri stabiliti dalla sentenza 242/19 della Corte Costituzionale sul caso Dj Fabo. In un video trasmesso da vari telegiornali (e visibile QUI) ha espresso con chiarezza le proprie ragioni: fortuna che c’è l’Associazione Coscioni che svolge ruolo di supplenza per alleviare sofferenze inaccettabili in una società civile.