Comunicato stampa: GRAZIE dr Mario Riccio!

ANCORA UNA VOLTA HAI CONTRIBUITO ALL’ASSOLUZIONE DI MARCO CAPPATO E MINA WELBY AL PROCESSO DI MASSA PER IL CASO TRENTINI!    Qualche ora fa è stato reso noto il dispositivo della sentenza con cui la Corte di Massa ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dall’accusa di aiuto al suicidio di Davide Trentini. La Consulta di Bioetica si complimenta con Marco Cappato e Mina Welby per l’assoluzione e per l’opera svolta nell’ambito del riconoscimento del diritto di morire con dignità, che è fondamentale per la crescita civile del paese. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, la Consulta si congratula anche col dr Mario Riccio (Tesoriere della Consulta di Bioetica) che, in quanto perito di parte, al processo ha sostenuto che sul piano medico anche Davide Trentini era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale (cioè rientrava nella 4a condizione posta dalla Sentenza 242/19 della Corte Costituzionale). Pare che la Corte abbia accolto questa tesi, così ora la nozione di “sostegno vitale” non contempla più solo la respirazione e la nutrizione artificiali, ma anche altri interventi. Ciò costituisce un allargamento dell’autodeterminazione e una facilitazione all’assistenza medica al suicidio assistito. Il nuovo passo compiuto pone l’Italia all’avanguardia circa la tutela giurisprudenziale del diritto di morire con dignità e fa ben sperare che presto tale diritto sia riconosciuto anche per legge. Grazie Marco Cappato e Mina Welby per il coraggio mostrato nel caso Trentini, e grazie dr Riccio per il contributo medico fornito. Maurizio Mori Presidente

Comunicato Stampa: CORTE COSTITUZIONALE: GRANDE E STORICA SENTENZA!

CORTE COSTITUZIONALE: GRANDE E STORICA SENTENZA! CONSENTE IL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO COME SVILUPPO DEL DISCORSO INIZIATO CON WELBY, ELUANA    E LA L. 219/17 E PONE LE BASI PER UN ULTERIORI ALLARGAMENTI DELLA LIBERTÀ Ieri pomeriggio è uscito il testo integrale della Sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale sul caso Cappato: la pronuncia riprende i temi già trattati  nell’ordinanza n. 207 del 24 settembre 2018, ma li precisa e anche li colloca in una prospettiva più ampia. Il risultato è che la Sentenza è destinata a diventare storica sia per l’importanza delle questioni trattate sia per la profondità delle analisi. La Corte riafferma la tesi secondo cui “l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione”. Precisato questo, la Corte viene a individuare “una circoscritta area in cui l’incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”, e che può autonomamente maturare il proposito di farsi aiutare a morire anticipando la propria morte. La Corte è stata molto cauta nella valutazioni delle diverse fattispecie e ha rispettato rigorosamente i termini del problema posto, senza andare oltre il mandato assegnatole: ha, comunque, compiuto il passo richiesto per scollinare e per passare così al nuovo paradigma circa la disponibilità della vita e la visione medica. La Corte riconosce alla L. 219/17 il merito di aver consentito al paziente, nelle condizioni sopra indicate, di “decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua […] Decisione che il medico è tenuto a rispettare”. Tuttavia, la Corte rileva che “la legge non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte. Il paziente è così costretto, per congedarsi dalla vita, a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ciò finisce per limitare irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione” (comunicato). Basta questa dichiarazione circa la limitazione irragionevole della libertà di autodeterminazione del malato per cambiare il quadro della medicina e per sancire il tramonto dell’articolo 17 del Codice di deontologia medica (2014), che vieta gli atti finalizzati alla morte (1): gli Ordini dei medici dovranno rivedere quel punto, che è fondamentale anche perché riguarda tutti. Inoltre, la Corte sancisce un punto di non ritorno del dibattito quando chiarisce il principio informatore della sua decisione: “Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore [ porre fine alla propria esistenza] debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.” Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri. Non possiamo che sottolineare e condividere pienamente quanto poi viene affermato “La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita” (Sentenza, 2.3). Questo ragionamento segna un punto di “non ritorno” perché si basa sul rifiuto (largamente condiviso) dell’accanimento terapeutico o accanimento clinico, criterio che viene così esteso anche a altre forme di congedo dalla vita. È sulla scorta di questo criterio che il Legislatore dovrà lavorare per fare una nuova legge che precisi gli aspetti specifici del fine-vita, i cui contorni sono stati chiaramente ribaditi nella conclusione della Sentenza: la pratica dovrà essere  eseguita all’interno del  SSN , da personale sanitario pubblico, e dovrà avere il parere preventivo consultivo del Comitato etico competente territorialmente . “Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. Le ultime parole contengono una indicazione confusa riguardo al Comitato etico competente: il “Comitato etico territorialmente competente” oggi esistente è quello per la “sperimentazione clinica”, che non ha titolo né competenza di dare suddetti pareri. Questi sono di spettanza del Comitato etico per la consulenza etica alla pratica clinica, organismi che, purtroppo, con la riforma Balduzzi sul tema sono drasticamente diminuiti. I Comitati per la consulenza etica alla pratica clinica, che sono gli organismi pubblici indipendenti che devono prendere in carico la richiesta del paziente, verificarne la genuinità e le condizioni previste dalla Sentenza, sono pochi e presenti in modo difforme nelle varie regioni. Bisognerà correggere questa carenza e precisare l’indicazione in tal senso della Corte, ma tutto ciò, comunque, non modifica affatto né l’impianto né la direzione della Sentenza. Maurizio Mori Presidente Torino, 23 novembre 2019 (1) “Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte” (art. 17, CDM 2014).   Sentenza  22 novembre 2019, n. 242 della Corte costituzionale 

Comunicato Stampa: DUE BUONE RAGIONI PERCHÉ LA CORTE COSTITUZIONALE MODIFICHI SUBITO PARTE DELL’ART. 580 C.P.

DUE BUONE RAGIONI PERCHÉ LA CORTE COSTITUZIONALE MODIFICHI SUBITO PARTE DELL’ART. 580 C.P. COSÍ DA CONSENTIRE IL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO   Com’era prevedibile, e forse anche bene, nelle scorse settimane si sono moltiplicati gli indirizzi alla Corte Costituzionale in tema di suicidio medicalmente assistito: alcuni con lo scopo di chiedere un rinvio della decisione in modo che il Parlamento possa avere mesi o anni per legiferare, altri per ricordare le ragioni pro o contro la decisione da prendere. La Consulta di Bioetica Onlus ha già promosso uno specifico Appello, presentato al Convegno “Per il diritto al suicidio medicalmente assistito: un’urgenza non più rimandabile”, organizzato assieme all’Uaar a Roma nella sala ISMA del Senato il 9 settembre 2019, e ora ritiene opportuno tornare sul tema per proporre due ulteriori buone ragioni a favore di una pronta e immediata decisione da parte della Corte Costituzione che modifichi parzialmente l’art. 580 c.p. così da ammettere il suicidio medicalmente assistito.

Comunicato Stampa: LA POCHEZZA DELLE RAGIONI DEL CARDINAL BASSETTI

LA POCHEZZA DELLE RAGIONI DEL CARDINAL BASSETTI PER IL DIVIETO DEL SUICIDIO ASSISTITO !!!   Ieri pomeriggio, 11 settembre 2019, il Cardinal Gualtiero Bassetti ha ribadito la condanna del suicidio medicalmente assistito, osservando che “il punto di maggiore debolezza” del ragionamento di chi sostiene la morte volontaria sta nel credere che ciò “equivalga a esaltarne la libertà personale. In che modo, però, può dirsi accresciuta la libertà di una persona alla quale, proprio per esaudirla, si toglie la vita? Da parte nostra affermiamo con forza che, anche nel caso di una grave malattia, va respinto il principio per il quale la richiesta di morire debba essere accolta per il solo motivo che proviene dalla libertà del soggetto”. È stupefacente (e avvilente) vedere come l’argomento principale a sostegno del suicidio venga messo da parte con una mera domanda retorica che dà per scontata la risposta e con il conseguente ripetizione di un principio al riguardo: cioè il nulla. Se il cardinal Bassetti avesse letto la toccante lettera di Remo Cerato, 58enne consigliere comunale a Germagnano (Torino), pubblicata il 10 settembre avrebbe capito perché la tesi sostenuta si basa sul nulla. Scrive Cerato ai suoi figli e alla moglie: “Non siate sorpresi dell’epilogo che ho scelto, perché è in linea con quello che sono sempre stato. Non posso permettere a questa terribile malattia di fare ancora di più. Ha già distrutto il mio fisico del quale ero orgoglioso, ha cancellato il mio lavoro, ha fiaccato la mia psiche con mesi di terrore conoscendone bene l’evoluzione, mi ha già allontanato dai miei affetti ed in futuro mi costringerebbe a diventare un peso dannoso per i delicati equilibri familiari. Ho ancora un ruolo ed una responsabilità: tutelare i miei figli a qualunque costo… e per farlo non devo danneggiare troppo il luogo sicuro della loro infanzia con una presenza sempre più destabilizzante. Loro sono il mio orgoglio, la mia proiezione nel futuro e sono stati la mia vita finché è stata tale. Quindi lo devo fare, è molto semplice!”. Che replica il cardinal Bassetti a questo lucido discorso di chi invoca la libertà di uscire dalla vita per tutelare la propria dignità e il benessere degli affetti più cari? Vuole forse negare la scelta libera perché se si accettasse il principio della libertà “non vi sarebbe ragione per prevenire il suicidio di alcuno. In tal caso, però, la base stessa della vita e della convivenza sociale sarebbero messe a repentaglio”? Infatti, così facendo si costringe una persona a vivere in uno stato contrario al proprio progetto di vita, alla propria dignità e al proprio benessere in nome di un presunta cieca paura di scivolare in un baratro (“non vi sarebbe ragione per prevenire il suicidio di alcuno”), cioè si sacrifica qualcuno per presunte ragioni di ordine pubblico. Perché in realtà ragioni ci sono, quando adeguate, e non è vero che l’ampliamento della libertà anche alla fine della vita mette a repentaglio la stessa convivenza sociale. Anzi, la rafforza, perché la libertà consente di completare l’autorealizzazione del proprio progetto esistenziale. Ancora, sempre in questa linea il cardinal Bassetti afferma un’altra tesi priva di fondamento, ossia che “il semplice credere di poterlo fare [accedere alla morte volontaria] è in grado di svuotare di senso tutta l’esistenza personale”. Infatti, è vero proprio il contrario: sapere di poter uscire dalla vita arricchisce il vivere, che è un privilegio prezioso e non un mero “dovere” senza qualificazioni, assoluto, come sostiene Bassetti. Il “sugo della vita” sta nella realizzazione della propria autobiografia che è aperta agli altri, e che include anche la decisione sulla propria morte che in talune circostanze è motivata da profonde ragioni legate alla propria dignità e da ragioni altruistiche come mostrano le parole di Remo Cerato. Infine, è quasi offensivo insinuare che la richiesta di morte volontaria sarebbe “un atto di egoismo” come scrive Bassetti, e la testimonianza di Remo Cerato (come di molti altri) ne è una conferma. È per questo che le ragioni addotte dal cardinal Bassetti sono vuote, e trascurano l’esperienza concreta delle persone. Se fossero valide, le attuali sanzioni dovrebbero essere mantenute o rafforzate, e non avrebbe senso la proposta di diminuirle: richiesta che mostra l’estrema debolezza della posizione cattolica romana. Maurizio Mori Presidente   Torino, 12 Settembre 2019

Comunicato Stampa: IL PARLAMENTO DECIDA SUBITO SUL SUICIDIO ASSISTITO

IL PARLAMENTO DECIDA SUBITO SUL SUICIDIO ASSISTITO NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE E DEL DOVERE DI ALLEVIARE LE SOFFERENZE   In questi giorni il dibattito sul fine-vita sta ricevendo rinnovata attenzione, perché il Parlamento ha ancora l’opportunità di intervenire per approvare in un suo ramo una buona legge che permetta il suicidio assistito a condizioni ben precise, e tutelare così la dignità cui tutti noi abbiamo diritto nel congedo dalla vita. Noi auspichiamo che lo faccia al più presto e con decisione, perché la tutela della dignità e la diminuzione delle sofferenze è valore costituzionalmente garantito e fortemente richiesto dai cittadini. Sarebbe ritardo colpevole non dare una risposta concreta alle pressanti richieste che si moltiplicano ogni giorno.