Suicidio assistito. La sentenza della Consulta cambia in meglio la vita civile degli italiani

L’Italia è il primo paese europeo di grandi dimensioni che, pur tra cautele e caveat, riconosce che in certe condizioni ben precise il diritto al suicidio medicalmente assistito è costituzionalmente garantito.

 

La sentenza n. 242 della Corte Costituzionale è storica: cambia profondamente (in meglio) la vita civile degli italiani e segna un passo importante anche in Europa. Riconosce che, in certe circostanze e a determinate condizioni, è costituzionalmente garantito l’allargamento della libertà e dell’autodeterminazione alla fine della vita fino a ammettere anche l’assistenza medica al suicidio.

Il punto è importante, direi decisivo, perché per quel che concerne l’ambito riproduttivo (contraccezione, aborto, fecondazione assistita, etc.) lo svecchiamento dei valori tradizionali è avvenuto abbastanza in fretta, mentre per quanto riguarda l’ambito del “fine-vita” il cambiamento è meno rapido: anche i paesi solitamente all’avanguardia nell’adottare soluzioni nuove hanno preso tempo e sono in attesa di decidere. Solo nazioni di piccole dimensioni (come Olanda, Belgio, Lussemburgo) hanno imboccato strade innovative, ma non si sa quanto quelle soluzioni siano applicabili a paesi più grandi. Per questo la sentenza n. 242/19 si pone come apripista in Europa: l’Italia è il primo paese di grandi dimensioni che, pur tra cautele e caveat, riconosce che in certe condizioni ben precise il diritto al suicidio medicalmente assistito è costituzionalmente garantito. 

Per farlo, la Corte inizia con l’affermare proprio la tesi opposta, in quanto osserva che, in linea generale, il divieto dell’aiuto al suicidio non è da “ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione”, Infatti, c’è un dovere della società di tutelare la vita “soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili”, e inoltre non “è possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale”.
Dopo tutte queste clausole, la Corte afferma che è tuttavia possibile individuare una circoscritta area entro cui “l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.”. Può darsi che la circoscrizione dell’area in questione sia determinata dal fatto che la Corte Costituzionale è chiamata a decidere su  un caso specifico, e cioè quello di Dj Fabo. Di qui le specifiche caratteristiche dell’area circoscritta individuata: la persona deve essere: “«(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (ordinanza n. 207 del 2018)”. Ebbene, la Corte dice che in tutti questi casi la Costituzione non considera l’aiuto al suicidio un crimine, ossia questa è la “circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa”.

L’area individuata è circoscritta, è piccola piccola e molto limitata. Ma è sufficiente per far compiere il passo fondamentale che butta all’aria il tradizionale paradigma concettuale e morale sinora invalso, e che segna il punto di non ritorno per la prospettiva medica. Quest’aspetto può essere colto se si esaminano le ragioni addotte dalla Corte a sostegno del passo compiuto.

La base di partenza è l’osservazione riguardante la natura dei casi inclusi nell’area circoscritta individuata, che è fatta da “«situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice [dell’assistenza al suicidio] fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali»”: la Corte riprende qui le parole già usate nell’ordinanza n. 207/18 per sottolineare la presenza di condizioni esistenziali del tutto nuove rispetto al passato, quelle che la riflessione bioetica indica grazie alla distinzione tra la “vita meramente biologica” e la “vita biografica”.

Con “vita meramente biologica” si intendono i vari processi bio-chimici propri della vita, come il metabolismo, la respirazione, etc. Con “vita biografica” si intendono i processi costituiti dalle sensazioni, dalle aspirazioni, dai ricordi, attese, progetti, etc., ossia il contenuto cosciente della vita, che può essere positivo (buono) o negativo (cattivo). Ogni biografia ha degli alti e dei bassi, fasi felici e gioiose, e fasi tristi e cupe. A volte capitano situazioni in cui non resta altro che negatività, senza possibilità di ulteriore ritorno al positivo: ciò accade quando si ha mera vita biologica vissuta contro la volontà dell’interessato oppure quando la vita biografica offre solo dolore senza speranza di fasi gioiose. Chiamo “condizione infernale” queste situazioni perché per esse sono pertinenti le parole di Dante:

Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l’etterno dolore, [… ]
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”
(Dante, Inferno, Canto III, vv. 1-2, 9 ).

La Corte non fa uso di questi quadri concettuali, ma si limita a indicare in modo stringato che le scienze mediche e le nuove tecniche sono “spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”, dove la mancata restituzione della “sufficienza di funzioni vitali” indica o la condizione di mera vita biologica (Stato Vegetativo Permanente) in cui non c’è più possibilità di ritorno alla vita biografica, oppure la condizione di vita biografica sempre negativa.

Fino a pochi decenni fa i due livelli di esistenza indicati (vita biologica/vita biografica) erano embricati così strettamente da apparire inseparabili: la cessazione della vita biografica comportava la pressoché immediata fine di quella biologica. Di rimando, dopo la nascita, la presenza di vita biologica era segno dell’inizio di una biografia, che poteva poi avere fortune alterne e altalenanti, ma che era sostanzialmente positiva, cioè di segno sopra lo zero. Ora, invece, è possibile separare i due diversi livelli di vita, e il fatto di avere situazioni che, fino a poco tempo fa, erano semplicemente “inimmaginabili”, solleva problemi etici nuovi: così nuovi che è difficile formularli. La matassa è così aggrovigliata che non si sa dove e quale sia il bandolo, senza il quale non si riesce a capire la situazione e dare risposte adeguate. Provo a cercare il bandolo e a dare una formulazione del problema di fondo.

In passato, quando la vita era un unico processo unitario, e non era possibile separare la vita meramente biologica dalla vita biografica, pur tra alti e bassi, e tra gioie e dolori, l’esistenza era sostanzialmente sempre positiva. Per questo Foscolo poteva osservare che:

gli occhi dell’uom cercan morendo
Il Sole; e tutti l’ultimo sospiro
mandano i petti alla fuggente luce
(Foscolo, Sepolcri, vv.  121-123)

Quella di Foscolo non è solo una rilevazione fattuale, ma contiene un forte rimando simbolico al piano etico morale: il Sole e la luce rappresentano la vita buona, mentre la notte e le tenebre la vita cattiva (infernale). Questa situazione di fondo, in cui la vita è presentata sempre come sostanzialmente buona, e la morte come il peggiore dei mali, sta alla base dei grandi sforzi medici profusi per riuscire a prolungare la vita il più possibile e a ogni costo. Quest’impegno medico è sicuramente positivo, perché per lo più ha portato e porta a risanare le persone, consentendo loro di poter godere di altra vita (biografica) buona. Ma non bisogna dimenticare che tale impegno ha portato anche alla separazione dei due livelli di vita (biologica/biografica) e al cosiddetto “accanimento terapeutico”, cioè agli interventi che generano casi di condizione infernale. Quando capitano casi di situazione infernale, non è più vero né che la morte sia sempre il peggiore dei mali, né che la vita sia sempre buona: la vita nella condizione infernale (che comporta sempre il segno negativo) è peggiore della morte (di segno zero), la quale morte è meglio della vita infernale.

Purtroppo, a volte, gli interventi medico-sanitari contribuiscono alla creazione di situazioni infernali: si comincia con la graduale aggiunta di nuovi presidi fatta sulla scorta dell’antico assunto che la vita sia sempre buona, e si finisce con situazioni paradossali. Contribuiscono a completare il processo la carenza di una riflessione globale sul quadro complessivo e la paura di cadere nel cosiddetto “abbandono terapeutico” (fai troppo poco! Non fai tutto il possibile) unita ai timori derivanti dalla medicina difensiva.  Il risultato finale è che oggi spesso si muore male: nel dolore e in spregio della propria dignità. A parole, pressoché tutti deprecano l’accanimento terapeutico, ma nella pratica e alla prova dei fatti è frequente.

A fronte di questa triste realtà, la Corte Costituzionale osserva che, in tutti i casi in cui la qualità della vita (biografica) è sicuramente negativa e senza prospettive di miglioramento, “la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008)”.

Anche senza aver introdotto la distinzione tra vita biologica/vita biografica, la Corte sembra sottintenderla laddove sottolinea che, nelle condizioni date, la legislazione vigente già consente di interrompere sia le terapie salvavita, sia la nutrizione e idratazione assistite, sia anche di avere la sedazione profonda. Continua osservando che si sa benissimo che, a seguito a tali astensioni, si avrà la morte, ma che la pratica è accettata perché, così facendo, si riesce a evitare la condizione infernale. La conclusione della Corte è che “la legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. Pertanto, il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”. D’altro canto, nell’area circoscritta sopra individuata (dalla quattro condizioni specifiche) sono rimesse “in discussione, d’altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio”, e anzi a ben vedere esse non valgono.

L’argomento addotto dalla Corte per questo ulteriore allargamento dell’autonomia individuale è il seguente: “Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri.

La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita”.

Detto con parole più povere: se già è lecito (per la L. 219/17) evitare la situazione infernale e giungere alla morte grazie alla sospensione delle terapie, non si vede perché non sia possa giungere allo stesso risultato (evitare la situazione infernale) grazie a un’azione commissiva che causi la morte. Anzi, la Corte ritiene che imporre un’unica modalità di congedo dalla vita sia una limitazione irragionevole della “libertà di autodeterminazione del malato”. Infatti, nell’area circoscritta individuata, viene meno l’“esigenza di proteggere le persone più vulnerabili” dal pericolo di impropri aiuti al suicidio che possono aversi in linea generale. Questo perché la Corte osserva che, “se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri”.

Ciò significa che, a parità di condizioni (ceteris paribus), il lasciar accadere che la morte sopravvenga, pur potendola agevolmente procrastinare, equivale al fare con cui si causa (attivamente) la morte: sono semplicemente due modalità diverse attraverso cui perseguire lo stesso risultato, cioè evitare la situazione infernale. Si tratterà quindi semplicemente di stabilire quale modalità, nelle circostanze specifiche, sia più adatta al conseguimento dell’obiettivo.

Sul piano pratico-fattuale questo compito solleva problemi di enorme importanza, che però non possono essere affrontati qui, come non possono essere esaminati quelli concernenti il coinvolgimento del SSN e il parere obbligatorio dei Comitati etici: questioni che meriterebbero di essere approfondite, ma che non sembrano intaccare l’impianto della proposta della sentenza qui in esame.

Sempre sul piano pratico, c’è chi avrebbe voluto meno caveat e maggiore decisione da parte della Corte Costituzionale, ma non va dimenticato che la cautela appartiene allo stile della Corte, la quale nel tempo ha abbattuto uno dopo l’altro i vari fortilizi posti a difesa della sacralità o indisponibilità della vita umana. Ha cominciato con la sentenza n. 27/1975 sull’aborto, in cui si limitava a chiarire che “l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione”. È passata poi a stabilire che “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”, per poi giungere a una conclusione decisamente moderata, ossia “che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell’aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla”.

Nonostante tutte queste cautele, tre anni dopo la Legge 194/78 ha attuato una normativa molto più permissiva e liberale di quella attesa.
In seguito la Corte è intervenuta con varie sentenze sulla Legge 40/04, che hanno portato a una profonda rimodulazione della normativa stessa. Ora è la volta del fine-vita, su cui – come già osservato – la Corte è stata cauta sul piano pratico, ma non si è affatto tirata indietro sul piano teorico: dal punto di vista etico-concettuale il Rubicone è stato varcato con decisione, e un altro grande passo è stato compiuto. Almeno nelle situazioni previste dall’area circoscritta individuata dalla Corte, il suicidio medicalmente assistito ha ora i crismi delle garanzie costituzionali. Il resto verrà da sé ove le circostanze lo richiederanno e lo favoriranno.
A prescindere da quel che succederà, la sentenza n. 242/19 è storica perché già ora ha scollinato nel senso che, anche per quanto riguarda la fine della vita, ci ha fatto passare con decisione nel nuovo paradigma etico della qualità della vita: ha rotto l’ultimo argine che poteva far pensare che in quest’ambito del fine-vita valesse ancora la sacralità o indisponibilità della vita umana. Anche questo fortilizio, invece, è saltato e ora la via è aperta per ulteriori passi.

Non sappiamo bene che cosa accadrà, né come sarà la legge che verrà fatta sul tema, ma questa sentenza è forse più importante delle altre sopra ricordate, per il semplice fatto che il come morire riguarda tutti. Aborto e fecondazione assistita sono pratiche che hanno una fortissima incidenza sociale, ma che toccano direttamente solo una parte della popolazione. La fine della vita, invece, ci coinvolge tutti, nessuno escluso: per questo la sentenza verrà a cambiare ancor più profondamente di quanto abbiano già fatto le altre sentenze costituzionali le nostre forme di vita quotidiana, e anche la natura della professione medica. Il “come morire”, infatti, getta luce sull’intera pratica medica che voglia prendersi cura di tutta un’esistenza. Ai medici il compito di rimboccarsi le maniche per cercare di riguadagnare il terreno e tempo perduto, e mettersi in sintonia con le nuove prospettive aperte dalla sentenza n. 242/2019 che, di principio, ammette il suicidio medicalmente assistito.

Maurizio Mori
Ordinario di Filosofia Morale e Bioetica, Università degli Studi di Torino
Presidente Consulta di Bioetica Onlus
Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
Direttore di Bioetica. Rivista interdisciplinare

 

Leggi l’articolo su QuotidianoSanita.it