Comunicato Stampa: ELUANA E SAMANTHA

COMUNICATO STAMPA n. 4-2021

Torino, 30 maggio 2021

DOPO 14 ANNI CI TOCCA INTERVENIRE ANCORA PER
DAR VOCE A CHI LA HA PERSA PER SEMPRE!

Il 16 ottobre 2007 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso Eluana Englaro in Stato Vegetativo Permanente (SVP), nutrizione e idratazione artificiali avrebbero potuto essere sospesi sulla base di:

  1. Irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata in base a standard internazionalmente riconosciuti;
  2. Accertamento univoco della volontà dell’interessata sulla scorta di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.

Quella storica sentenza ha costituito la base per l’ottima Legge Lenzi (L. 219/17) che ha legalizzato il testamento biologico e dato una risposta organica ai problemi di fine-vita.  Tuttavia, nelle more dell’interpretazione della Legge, chi non avesse redatto Disposizioni Anticipate di Trattamento secondo i principi di validità sostanziale e formale previsti dalla legge 219/2017, può trovarsi a subire trattamenti sanitari contro la propria volontà, anche se chiaramente espressa e testimoniata ai familiari, come nel caso di Samantha, la giovane di Feltre (Belluno) che si trova in SVP da encefalopatia post-anossica e che avrebbe voluto non rimanere in tale condizione.

I familiari di Samantha chiedono che vengano sospesi i trattamenti per rispettare la volontà più volte manifestata dalla giovane donna, mentre le istituzioni preposte sono titubanti e tentennano in attesa di ulteriori accertamenti e pronunciamenti.

La Consulta di Bioetica rileva

  1. che le indicazioni già fornite dai familiari sono in linea non solo coi dettati della Legge Lenzi, ma anche con le disposizioni del Codice di Deontologia Medica (art. 39) e di numerosi documenti e Linee-Guida di Società Scientifiche (Anestesisti e Palliativisti) e di per sé bastano a legittimare la sospensione dei trattamenti;
  2. che non solo tale sospensione risponde alle richieste autonome di Samantha, ma anche al suo “best interest”, dal momento che alla luce delle più aggiornate evidenze scientifiche sulla prognosi nelle persone con gravi stati di encefalopatia post-anossica, si può dichiarare l’irreversibilità dello SVP di Samantha con un approccio multimodale comprendente anche accertamenti strumentali di tipo neurofisiologico, sin dalla fase acuta della malattia.

La Consulta di Bioetica auspica che la volontà di Samantha, una volta accertata la irreversibilità della sua condizione di SVP, sia al più presto rispettata e che si ponga fine al più presto alla condizione infernale che la continuazione dei trattamenti contribuisce a perpetrare.

 

Maurizio Mori
Presidente Consulta di Bioetica Onlus