Vicenda Cospito, una riflessione etica

È evidente che la scelta di Cospito non è stata quella di interrompere completamente l’alimentazione, ma di assumere un regime alimentare ridotto ai minimi termini. Si pone quindi il seguente dilemma: una persona può essere lasciata morire per inedia senza intervenire?

L’articolo di Mario Riccio del

La vicenda Cospito sta assumendo contorni sempre più complicati. Qui non si vuole giudicare la validità dello strumento del cosiddetto 41 bis, né tanto meno se sia giusto applicarlo al detenuto Cospito. Stante che chi scrive non ha la necessaria competenza in materia, anche se ha maturato una sua personale opinione. La riflessione che qui si vuole portare è sulle valutazioni etico deontologiche del caso anche alla luce del recente- ambiguo e schizofrenico – parere emesso dal Comitato di Bioetica, a cui si aggiungono alcune riflessioni di carattere clinico pratico.

Si parla – impropriamente, ma forse per semplificazione giornalistica – di sciopero della fame anche se è da escludere che Cospito non si alimenti da quando si fa risalire l’inizio della sua protesta, cioè fine ottobre 2022. È evidente che la sua scelta non è stata quella di interrompere completamente l’alimentazione, ma di assumere un regime alimentare ridotto ai minimi termini, stante che risulta abbia perso più di 40 kg in tutto questo periodo. È altrettanto evidente che questa rapida perdita di peso lo espone già oggi al costante rischio di morire per un così repentino depauperamento delle riserve metaboliche.

Si è quindi posto, da subito, l’interrogativo se una persona- o meglio in questo caso un detenuto, cioè persona affidata in un certo senso anche alla custodia dello Stato – può essere lasciata morire per inedia senza intervenire.

La risposta sembra essere semplice. L’inviolabilità del proprio corpo da parte di terzi è assoluta, almeno nel mondo occidentale, da secoli. Non è necessario ricordare il contenuto della Magna Carta del 1215 in cui si proclama l’intangibilità del corpo del cittadino da parte del re, anche se al tempo valeva solo per i nobili.

Anche il codice deontologico medico è molto chiaro in proposito, all’articolo 53 recita infatti : Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.

Pertanto anche la questione etico-deontologica è definita senza lasciare dubbi.

Anche la recente legge sulle DAT 219/17 – a cui peraltro Cospito e il suo legale si sono espressamente appellati- è assai chiara circa i doveri del medico di astenersi da comportamenti coercitivi a fronte di un rifiuto del paziente.

Non è mancato poi il richiamo alla applicabilità di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) ma anche in questo caso non ci sarebbero i termini nelle condizioni. Basti pensare che il Tso è un provvedimento – sostanzialmente riservato al paziente psichiatrico- comunque temporaneo che invece dovrebbe – in questo caso specifico – essere rinnovato continuamente per produrre un qualche effetto clinico.

In pratica, nessuno può impedire a Cospito di non alimentarsi fino a giungere a morte. Così come nessuno può impedire ad altri di ingrassare a dismisura, comportamento che comunque – anche se in tempi diversi – porta sempre a morte.

Non potevano certo mancare valutazioni di illustri commentatori che ritengono che preservare la vita di Cospito – o di chiunque si trovi nelle sue condizioni- sia un obiettivo superiore che deve comunque essere perseguito e raggiunto ad ogni costo. Chi ritiene per motivi umanitari, altri per motivi etici, altri ancora per opportunità politica.

Nel maldestro tentativo di dirimere la questione, l’attuale ministro della giustizia- peraltro ex magistrato- ha pensato – male – di rivolgersi al Comitato Nazionale di Bioetica, che si è espresso in una forma assai singolare: con un comunicato stampa che fa riferimento ad un allegato che contiene una serie di riflessioni condivise dall’assemblea, anche se solo parzialmente. L’obiettivo – dichiarato- del ministro era quello di ricevere un indirizzo per orientarsi. Ma -per eterogenesi dei fini- il risultato è stato quello completamente opposto.

La premessa del comunicato sarebbe stata sufficiente e anche ben motivata per esimersi da ogni valutazione che vertendo su un caso singolo non poteva essere proposta, come riconosciuto dallo stesso CNB. Segue invece un elenco di riflessioni- definite appunto condivise- più di natura giuridica che propriamente etiche, ma ognuna di queste è accompagnata da un’altra esattamente di segno opposto.

Il documento è tutto un equilibrismo sintattico-semantico, ma per brevità possiamo valutarne solo i passaggi principali.

Così se al punto 6 si ribadisce la validità del consenso informato ai trattamenti sanitari richiamando anche la legge sulle Dat 219/17, al punto 9 si sollevano perplessità in tal senso. Andando a dubitare che la suddetta legge sulle Dat sia applicabile a chi vi ricorra in una condizione non di malattia. Di fatto imputando a Cospito di usarla a fini impropri, forse anche poco nobili. Estendendo tale principio si dovrebbe valutare approfonditamente se un’unione matrimoniale è perseguita da uno o da entrambi i coniugi sulla base di un reale reciproco sentimento e di un progetto di vita comune o se invece motivato per esempio da interessi economici o professionali-carrieristici o altri fini ancor meno nobili.

Ma la riflessione forse più inquietante è contenuta nell’ultimo punto, il decimo.

Sembra trasparire – pur celato sotto l’ennesimo ribadito riconoscimento della volontà della persona- una sorta di viatico ad un trattamento rianimatorio nelle condizioni d’urgenza che necessariamente si presenterebbero se e quando Cospito dovesse decidere di interrompere ogni forma di sostegno nutrizionale. Dando di conseguenza una sorta di legittimità etica -ma non certo giuridica- al contravvenire alla volontà del soggetto. Con lo stesso orientamento sarebbe pertanto giustificato trasfondere il paziente che- trovandosi in uno stato ingravescente di anemia- rifiutasse – per i più vari motivi personali – di ricevere sangue, nel momento dell’inevitabile arresto emodinamico.

A questo punto è necessario innanzitutto chiarire che per alimentare una persona contro la sua volontà è necessario usargli una violenza fisica notevole. In pratica bisognerebbe prima contenerlo, poi – dopo averlo sedato farmacologicamente- gli si dovrebbe applicare un sondino naso-gastrico e una linea infusiva venosa. Poi si potrebbe iniziare ad alimentarlo, con una terapia nutrizionale che non si esaurisce nel breve periodo ma che dovrebbe durare nel tempo, teoricamente per sempre, se l’obiettivo è comunque il mantenimento in vita.

Un tale quadro – paragonabile ad una tortura medievale- non avrebbe comunque uno scontato esito favorevole se applicato nel momento dell’arresto cardiorespiratorio, a cui fa esplicito riferimento l’ultima riflessione del CNB. Stante che la questione- in termini medici- è molto più complessa del semplice riempimento del serbatoio di una macchina che ha finito il carburante.

Chi volesse salvare Cospito da una morte per inedia – qualunque sia la motivazione – sappia che dovrebbe iniziare la sua opera coercitiva fin da oggi, diversamente non potrebbe addurre quale giustificazione morale l’aver atteso la condizione estrema dell’arresto cardiorespiratorio.

Mario Riccio, medico, Consulta di bioetica 

1 thoughts on “Vicenda Cospito, una riflessione etica”

  1. È assolutamente inaccettabile il trattamento riservato a Cospito e a tutti i detenuti politici e non! Le carceri Italiane sono stracolme di poveracci che vivono in condizioni indegne! Cospito va SUBITO tolto dal regime di carcere duro e fatta una inchiesta generale sulle condizioni di salute di Tutti i Detenuti! Non mi ritengo cittadina di uno stato che agisce in questo modo!!! Vergogna!

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