Commento di Mario Riccio su “Testamento Biologico”
Luci e ombre del progetto di legge “Lenzi” sulle Disposizioni anticipate di trattamento”.
Percorso ancora molto in salita per il testo in esame nei prossimi giorni al Senato sulle DAT (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Atto Senato n. 2801/2017)) dopo aver superato l’esame della Camera il 20 aprile scorso dopo un ulteriore rimaneggiamento.
E’ difficile darne un giudizio sintetico complessivo, dato che contiene principi che appaiono fra loro contraddittori.
Affermato – art.1 comma 1 – il principio dell’autodeterminazione e del consenso informato del paziente, subito a questo affianca il concetto di autonomia professionale del medico. Con un chiaro riferimento ad una sorta di obiezione di coscienza del medico, in verità mai esplicitamente citata, ma che aleggia in tutto il testo.
Fa esplicito riferimento al diritto di interrompere/rifiutare anche la nutrizione artificiale, come noto la pdl Calabrò escludeva esplicitamente questa possibilità. Se questo da un lato è da ritenersi positivo, da un altro punto di vista può essere invece considerato come l’effetto di una sorta di sudditanza psicologica del fronte laico verso quello confessionale – conservatore che è riuscito ad imporre un dibattito su un falso paradigma, peraltro di dubbia costituzionalità, datosi che è stato già valutato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza Englaro.
Sempre confrontando i due testi – Calabrò vs Lenzi – quest’ultimo utilizza il termine disposizioni ,di maggiore vincolatività giuridica rispetto al termine dichiarazioni, di scarsa o nulla valenza giuridica, utilizzato invece nella suddetta pdl Calabrò.
In verità l’Italia è l’unico paese occidentale che ancora discute – a distanza di 10 anni dai casi Welby ed Englaro – circa la fondatezza giuridica del rifiuto dei trattamenti sanitari da parte del soggetto interessato.
Inizialmente nel testo Lenzi si leggeva che il medico tutela la vita, nel testo passato al Senato si legge che il medico tutela il diritto alla vita, speriamo che i senatori non vogliano trasformare tale diritto in un dovere.
“Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.( art 1 ,comma 6 )”
La suddetta affermazione è assai ambigua, peraltro già autorevolmente criticata anche dal costituzionalista Ainis in un recente editoriale su Repubblica. Quando si riferisce ad imprecisate buone pratiche clinico-assistenziali, ogni professionista sanitario potrà interpretare a suo piacere, mancando come noto una opinione univoca di cosa esse siano. Risulta poi originale che un testo di legge riconosca una sorta di sudditanza ad un codice deontologico, come se il legislatore dovesse riferirsi alle norme deontologiche che si sono date i medici. Ad esempio, con tali premesse non sarebbe mai stato possibile promulgare una legge che permetteva l’interruzione di gravidanza, essendo – al tempo – espressamente vietata dal codice di deontologia medica.
Va però riconosciuto che nell’ultima revisione del testo, così come poi licenziato dalla Camera, è stata introdotta la sedazione palliativa continua profonda quale pratica che il paziente può richiedere al medico. Il testo rimane comunque ambiguo su quando ed in quali condizioni del paziente possa essere iniziata.
…”può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico”… ( art. 5 ,comma 1 ). Concludo questo breve intervento riportando il precedente passaggio, richiamando l’attenzione, in particolare, sull’aggettivo condivisa. Scrivere che la pianificazione delle cure – cioè il cuore di una direttiva anticipata di trattamento- debba essere necessariamente condivisa – supponiamo si intenda tra paziente e sanitario – reca con se una ovvia conseguenza che possiamo sintetizzare in una semplice domanda : e quando la pianificazione non è condivisa, cosa succede?
Con queste premesse è utile attendere il dibattito al Senato, perché il testo potrebbe anche essere migliorato o forse, più probabilmente, ulteriormente peggiorato.
In entrambi i casi dovrebbe ritornare alla Camera per una terza lettura ed allora i tempi per una approvazione, entro la legislatura corrente, sarebbero assai risicati.
Scarica il testo del PDL in discussione al Senato
Testamento Biologico Senato