Lo Statuto

ART. 1

E’ costituita un’Associazione denominata “Consulta di Bioetica – ETS”.

In attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l’Associazione continuerà a rimanere iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, per cui la denominazione dell’Associazione sarà integrata, con l’indicazione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (o acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Conseguentemente l’associazione utilizzerà, medio tempore, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Dopodiché l’Associazione avvierà le pratiche per l’iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo settore).

Art. 2 SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale in Torino, Corso Francia n. 28, con possibilità di sedi locali e periferiche collega­te alla sede centrale e da questa dipendenti.

Il Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell‘Assemblea Straordinaria.

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 SCOPO

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 D. Lgs. 117/2017:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

All’interno delle predetta/e attività di interesse generale l’Associazione ha in particolare:

  1. Come scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale legata alla bioetica, volta ad arrecare beneficio a persone svantaggiate per le seguenti ragioni:

– perché in fase terminale di vita;

– perché affette da patologie debilitanti o croniche;

– perché in difficoltà, anche in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

In particolare si propone lo scopo di promuovere e sollecitare la tutela dei diritti civili nell’ambito dell’assistenza sanitaria e sociale attraverso la cultura bioetica; il tutto anche in via preventiva.

2. L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, come il sostegno a qualunque titolo per il miglioramento della vita dei soggetti svantaggiati di cui sopra, ed il mantenimento delle funzioni fisiche primarie, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopo dell’Associazione; in particolare essa potrà:

    • proporre e gestire progetti ed iniziative avente carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;
    • proporre incontri nazionali ed internazionali di formazione, seminari, studi, conferenze, forum e quant’altro inerenti la cultura  bioetica;
    • predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant’altro utile all’attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri;
    • stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
    • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;
    • partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
    • cooperare con altri soggetti giuridici “non profit” aventi fini associativi analoghi.

3. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

4.Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’Associazione potrà deliberare l’affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto sociale.

5. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore (d. lgs. 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la competenza ad individuare tali attività secondarie e strumentali è delegata all’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finalizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solida­rietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, idee politiche.

L’Associazione, quale organizzazione autonoma di volontaria­to, è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confes­sione religiosa, possiede ampia democraticità all’interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L’Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad al­tre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteri­stiche di volontarietà e solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone svantaggiate, interessate, soci e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale. 

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da un fondo iniziale di Euro 1.500,00 (euromillecinquecento/00), già interamente versato nelle casse sociali, nonché da tutte le attività di cui al successivo art. 5.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra enunciate all’art. 3.

Art. 5 FINANZE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a.dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;

b. dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;

c. dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l’Associazione partecipi o ne sia promotrice;

d. da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed interna­zionali;

e. da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;

f. dalle rendite finanziarie e immobiliari.

Art. 6 ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L’Associazione deve tenere le scritture sociali obbligatorie ai sensi di legge e redigere il bilancio di esercizio in conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

Dal Bilancio consuntivo dovranno risultare i beni dell’Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dal Bilancio Consuntivo, col divieto di distribuzione anche in modo indiret­to, dovranno essere destinati all’attività associativa oppure, anche parzialmente, destinate ad attività affini. 

Il Bilancio Preventivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato entro il trenta dicembre dell’anno precedente, mentre il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’attività dell’Associazione, l’approvazione del Bilancio Consuntivo potrà esser prorogata fino al trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente art. 3 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo anche attraverso la stesura di apposito Regolamento. 

Art. 7 MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Asso­ciazione i Soci Fondatori e tutte le persone, fisiche e giu­ridiche, che si impegnino a contribuire alle realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 8 ASSOCIATI

Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, con esclusione delle persone che abbiano riportato condanne penali, che siano state dichiarate fallite e contro le quali sia stata emessa sentenza di condanna a seguito di azione di responsabilità nell’ambito di procedimenti concorsuali.

Potranno, infine, essere soci Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno distinti in quattro categorie:

Soci Fondatori, soci ordinari, soci benemeriti, soci sostenitori.

Soci Fondatori potranno essere tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche) hanno firmato l’atto costitutivo e le persone fisiche che, anche se non intervenute all’atto costitutivo, sono state in detta sede nominate componenti degli Organi dell’Associazione di cui al successivo art. 11 (undici); questo sotto condizione dell’accettazione, da parte delle stesse, della qualifica di socio fondatore e della carica stessa.

Soci Ordinari potranno essere tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche) hanno firmato l’atto costitutivo e le persone fisiche che, anche se non intervenute all’atto costitutivo, sono state in detta sede nominate componenti degli Organi dell’Associazione di cui al successivo art. 11 (undici); questo sotto condizione dell’accettazione, da parte delle stesse, della qualifica di socio fondatore e della carica stessa.

L’ammissione a Socio Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione su apposita domanda da parte degli interessati corredata di: – nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; – dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.  Qualora la domanda sia accolta il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda deve comunicare la delibera di ammissione all’interessato e curare l’annotazione dei nuovi Soci Ordinari nel Libro Soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota annuale associativa stabilita e deliberata dall’Assemblea in via ordinaria. Qualora invece la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 gg dalla comunicazione delle deliberazione di rigetto debitamente motivata, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Soci Benemeriti sono coloro i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura an­che l’annotazione nel Libro Soci.

Tra i Soci Benemeriti il Consiglio Direttivo o l’Assemblea potranno individuare uno più Ambasciatori Onorari, cui spet­terà il compito di dare visibilità all’ente nell’ottica del raggiungimento morale degli scopi dell’Associazione;

Soci Sostenitori sono coloro i quali contribuiscono allo sviluppo dello scopo associativo anche a mezzo di elargizioni e contributi volontari.

Art. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione ed è espressamente esclusa una partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento dignitoso ed eticamente corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a cura del socio, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno;

d) a comunicare il cambio di residenza e l’eventuale cambia di indirizzo telematico. 

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associa­zione;

b) ad accedere alle cariche associative.

I soci avranno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della docu­mentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza. 

La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, moro­sità o indegnità.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Con­siglio Direttivo può legittimamente escludere il socio moroso. L’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri per gra­vi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rap­porti con l’Associazione, con altri associati a con terzi ta­li da ledere l’immagine dell’Associazione o a seguito di con­danne penali per reati infamanti, anche se non ancora passate in giudicato.

E’ salva la facoltà del socio espulso di pre­sentare ricorso al Consiglio Direttivo entra trenta giorni dal ricevimento del prov­vedimento stesso. L’Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile sarà competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa sarà stabilita annualmente dall’Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, entro il Trenta novembre di ogni anno.

I soci nulla devono, neanche a titolo di volontario contributo, per le prestazioni effettuate dall’Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 11 ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

A) l’Assemblea;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) il Segretario;

E) il Comitato Scientifico

F) l’Organo di Controllo (facoltativo, salvo i limiti di legge);

G) il Revisore dei Conti (facoltativo, salvo i limiti di legge);

H) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 ASSEMBLEA

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica o a mezzo fax. I soci sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telema­tico.

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all’Albo dell’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del Gior­no, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assem­blea.

L’Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare domanda firmata 

da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del C.C.

L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a. sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d. siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di  telecomunicazione a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 13 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria: 

a) delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsti, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

d) approva il Bilancio, sia quello Consuntivo che quello Preventivo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) sugli argomenti posti alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Con­siglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all’impor­tanza delle decisioni da adottare, nonché:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell’associazione;

c) delibera sull’individuazione delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.

Art. 14 DELIBERE DELL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun socio spetta un solo voto.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convoca­zione con l’intervento della 

metà più uno dei soci e la mag­gioranza dei voti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quella fissata per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima con­vocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci Fondatori ed Ordinari, purché sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Nessun socio  può essere delegato a rappresentare più di altri due soci, fatte salve ulteriori deleghe eventualmente rilasciate agli associati da soggetti svantaggiati anche per le ragioni di cui all’art. 3 c. 1 che precede. 

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via te­lematica o fax e conservate agli atti dell’Associazione.

Art. 16 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diret­tivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno,  due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’As­semblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firma­to dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com­posto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 25 (venticinque) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dall’inizio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i membri del Consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina o nel più breve tempo possibile se nominati antecedentemente, dovranno chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e’ attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente,   da un Vice Presidente, da un Tesoriere e dai Consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute.

La carica di Presidente dell’Associazione viene attribuita dall’Assemblea dei soci; le altre cariche del sodalizio ven­gano attribuite in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico, individuandone, al suo interno, il Presidente.

Art. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente la ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richie­sta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzio­nali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione scrit­ta, da comunicare ad ogni componente almeno sette giorni prima della data fissata.

Art. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la determinazione delle quote associative annuali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e  il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statu­to e dalla Legge.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale, salve le limitazioni di cui infra. Si precisa che le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, dal momento che questo sarà operativo, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Può deliberare la creazione e la chiusura di sedi locali in Italia e all’estero o periferiche rendendole operative nelle forme che più riterrà opportuna, al fine dell’ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazio­nali e internazionali.

Art. 21 IL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l’as­senza e giustifica l’impedimento del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei con­fronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deli­bere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed opera sulla gestione corrente dell’Associazione. Nei casi di urgenza, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri del Consi­glio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questa alla prima riunione, che dovrà, comunque, essere convocata al più presto. In caso di sua assenza questi poteri spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di autorizzare il Presidente alla nomina di uno o più Direttori o di procuratori, ai quali attribuire poteri che saranno di volta in volta definiti attraverso apposite deleghe.

Art. 22 REVOCA O CESSAZIONE

Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica:

– per scadenza del mandato;

– per dimissioni della sua maggioranza;

– per gravi e accertate violazioni statutarie.

Il singolo componente cessa dalla carica:

– per dimissioni;

– per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni alla Statuto, ritualmente accertate, nonché per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudicato.

Art. 23 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; assume competenze  nei settori delle attività dell’organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi, di segreteria, di tesoreria e di gestione amministrativa, contabile e finanziaria. 

Art. 24 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 50 (cinquanta) membri; esso è nominato dal Consiglio Direttivo,  sentita l’Assemblea circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi membri ed è formato da studiosi di chiara fama nelle aree di attività dell’Associazione.

Fornisce pareri e consulenza all’attività del Consiglio Direttivo.

Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l’anno sull’attività complessiva dell’Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Segretario, che assicura le funzioni di coordinamento e segreteria, e possono inoltre partecipare il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione oltrechè il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti.

Il Comitato scientifico può adottare un proprio regolamento interno per lo svolgimento dei propri compiti.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 24 bis ORGANO DI CONTROLLO

L’Associazione può facoltativamente nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina è invece obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti posti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e sue eventuali modifiche e integrazioni di legge.

Art. 24 ter

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro ed esercita le funzioni i cui al successivo articolo.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017). Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’organo di controllo sono nominati dall’Assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25 REVISORI DEI CONTI

L’Associazione può facoltativamente nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di legge, l’Associazione deve obbligatoriamente nominare un Revisore Legale dei Conti.

Al Revisore dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione; ne sorveglia, mediante verifiche, la rego­larità.

Esso deve redigere relazione all’Assemblea relativamente ai Bilanci Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio Di­rettivo il cui progetto, a tal fine, deve essergli sottoposto almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea per l’esame e l’approvazione del bilancio.

La nomina del Revisore dei Conti spetta all’Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

Esso  è scelto tra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

In esclusiva deroga all’art. 3 che precede, al Revisore dei Conti compete un compenso annuale corrispondente all’equivalente stabilito dal Tariffario vigente per i Revisori Legali.

L’Assemblea provvederà a nominare un Revisore Supplente che interverrà con tutti i poteri del Revisori dei Conti in caso di dimissioni o  accertato impedimento permanente  del Revisore Effettivo. 

Il Revisori dei Conti  può assistere alle sedute del Consi­glio Direttivo ed a quelle del Comitato Scientifico.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

a) Compiti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri sorveglia l’andamento dell’Associa­zione nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventua­li controversie che sorgessero fra i soci o fra l’Associazio­ne ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che comunicherà al Consiglio Direttivo per i provvedimenti da adottare.

I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rim­borso delle spese effettivamente sostenute.

b) Elezione del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri possono variare da tre a cinque e sono nominati 

dall’Assemblea Ordinaria anche fra associati.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo potrà nominare quelli mancanti per cooptazione fra associati, sino alla prima As­semblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Pre­sidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Pre­sidente lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri di detto Collegio.

Il Collegio dei Probiviri può essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi per mezzo del proprio Presidente o di altro componente designato dal Collegio.

Art. 27 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa e prima dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore per cui il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore (d. lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità identiche o analoghe a quelle poste a fondamento della presente Associazione.

Art. 28 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l’Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte alla compe­tenza del Collegio dei Probiviri, nei limiti consentiti dalla legge.

Essi giudicheranno ex bono et aequo” senza formalità di pro­cedure, quali amichevoli compositori.

Art. 29 FORO COMPETENTE

Foro competente generale è quello di Torino.

Art. 30 NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo Il, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e dalle altre norme di Legge vigenti in materia di enti non commerciali.