Il dibattito sul tema del fine vita è quanto mai attuale.
La legge n° 219 del 2017, la sentenza della Corte di Cassazione n° 21748 del 2007, e le sentenze della Corte Costituzionale n°242 del 2019 e la n°135 del 2024 fanno luce su molte delle questioni che hanno certamente stimolato discussioni, tensioni etiche e ideologiche, ancorché stimolato ripensamenti di risposte elaborate dal sistema normativo.
Le vicende di Pier Giorgio Welby, Eluana Englaro, Fabiano Antoniani, seppur diverse fra loro, hanno posto interrogativi sul diritto di scegliere e rifiutare terapie e trattamenti, dapprima ai congiunti più prossimi, ai sanitari, per arrivare agli organi di Stato e infine all’intera società.
Se in alcune situazioni era evidente che il focus dell’argomentazione fosse, comunque, il valore della libertà e di una volontà attuale pienamente espressa da una persona cosciente, il caso di Eluana Englaro, in stato di veglia non responsivo, ha aperto le frontiere agli interrogativi sulla liceità della ricostruzione a posteriori delle volontà presunte. Tra le innovazioni più significative introdotte dalla legge n° 219/2017 vi è il riconoscimento del diritto di autodeterminazione nella relazione con l’équipe sanitaria, innegabile anche a chi è incapace di intendere e volere a causa dello stato di salute e il cui legale rappresentante è autorizzato a esprimere la scelta di cure desiderate o rifiutate. La legge, come ogni legge, affrontando alcuni interrogativi, ne schiude di ulteriori.
La finalità di questo convegno è creare un’occasione di confronto e di integrazione fattiva tra i professionisti delle discipline mediche, giuridiche, sociologiche e psicologiche, per discutere e condividere i traguardi raggiunti e i passi futuri nel sostenere l’autonomia della persona con incapacità acquisita nella relazione di cura.
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