Vicenda Cospito, una riflessione etica

È evidente che la scelta di Cospito non è stata quella di interrompere completamente l’alimentazione, ma di assumere un regime alimentare ridotto ai minimi termini. Si pone quindi il seguente dilemma: una persona può essere lasciata morire per inedia senza intervenire? – L’articolo di Mario Riccio uscito oggi su Micro Mega

Comunicato stampa: LA VOLONTÀ DELLA PERSONA PREVALE SU TUTTO.

Massa Carrara, 6 febbraio 2023 COMUNICATO STAMPA n. 1/2023 LA VOLONTÀ DELLA PERSONA PREVALE SU TUTTO, ANCHE IN CASO DI SCIOPERO DELLA FAME: Così è per l’etica, la deontologia e il diritto   Oggi, 6 febbraio 2023, Beppino Englaro ha ricordato su La Repubblica la vicenda di Eluana che si è conclusa il 9 febbraio del 2009 dopo più di 17 anni trascorsi in stato vegetativo permanente. Ha sottolineato la battaglia condotta da lui e da sua moglie per far rispettare la volontà della figlia che si era espressa chiaramente prima dell’incidente di non volere essere sottoposta a trattamenti sanitari che la mantenessero in vita in quelle condizioni in cui purtroppo poi si è trovata. La nota sentenza della Cassazione del 2007, n. 21748, sulla vicenda ha stabilito senza ombra di dubbio che la volontà dell’interessato, maggiorenne, capace di intendere e volere, in merito alle cure non può essere disattesa anche quando questa ha come conseguenza la morte. Ed ha riconosciuto il valore della volontà dell’incapace espressa antecedentemente alla perdita della capacità di esprimersi. Successivamente, i codici deontologici dei medici e degli infermieri si sono allineati a tali precetti, e, nel 2017, la legge 219 ha ribadito che: non si può prescindere dal consenso informato per qualsiasi atto sanitario rivolto al paziente; che questi ha diritto di rifiutare qualsiasi trattamento anche salva vita come la nutrizione e idratazione artificiale; e che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono legittime e non possono essere disattese essendo vincolanti per i medici. Alla luce di questo quadro etico giuridico normativo non si comprende come possa essere invocato da qualcuno il trattamento sanitario obbligatorio per superare la volontà di chiunque, anche di chi è in carcere, di attuare lo sciopero della fame; come si possa pensare di non tenere conto della DAT nella quale l’interessato ha espresso chiaramente di non volere essere sottoposto ad alimentazione forzata; come si tralasci il fatto che il codice deontologico dei medici vigente, all’art. 53, fa divieto agli stessi di assumere iniziative costrittive e di collaborare a “procedure coattive di alimentazione e nutrizione artificiale”. Mariella Immacolato Direttivo Consulta di Bioetica Onlus