“Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente,
l’individuo è sovrano.”

John Stuart Mill, La libertà

Documento sulla Fecondazione assistita

Approvato dal Direttivo della Consulta di Bioetica il 17/06/02

È ripresa alla Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge inteso a regolamentare la fecondazione assistita. Si tratta di un provvedimento presentato già nella scora legislatura e mai approvato per la forte opposizione, soprattutto dei rappresentanti della cultura cattolica, nei confronti della fecondazione eterologa, cioè della fecondazione con seme di donatore: infatti le ampie concessioni alle preoccupazioni cattoliche nell'impianto generale della legge non erano servite a far accettare la liceità di questo tipo di fecondazione. Con gli articoli finora approvati dalla Camera la fecondazione eterologa è stata vietata.
Per venire incontro alle posizioni cattoliche il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura aveva inteso la fecondazione assistita come una terapia della sterilità e non come un atto medico cui i cittadini hanno il diritto di ricorrere. Si trattava di una limitazione grave, perché negava il diritto di avvalersi della fecondazione assistita da parte di donne o di coppie feconde che per qualche ragione (per esempio per evitare il rischio di trasmettere malattie genetiche) preferissero utilizzare il seme di un donatore.
L'interpretazione terapeutica della fecondazione assistita ha indotto a inserire nella legge una norma che non si trova in nessun ordinamento giuridico, né italiano né straniero. Infatti la legge impone alle donne che vogliano ricorrere alla fecondazione assistita di sottoporsi prima ad altre cure della sterilità e prevede sanzioni penali per chi violi questo obbligo. Finora nessun percorso terapeutico era stato imposto per legge e tanto meno sanzionato penalmente, né la legge aveva previsto sanzioni penali per chi avesse fatto ricorso a una procedura medica senza avere ottenuto il riconoscimento di uno stato di malattia.
Questa impostazione è stata conservata nel provvedimento ora in discussione, ma in via subordinata, perché il principio dominante della legge è diventato la tutela del concepito. Infatti negli articoli del disegno di legge finora approvati si prevede che soltanto le donne sposate o conviventi stabilmente con un compagno possano accedere alla fecondazione omologa. Si tratta di una misura grave in sé, perché vincola il diritto a una prestazione, comunque intesa (come terapia o come atto medico generico), alle relazioni esistenti tra chi intende avvalersi di quella prestazione e un'altra persona. E la misura è tanto più grave in quanto colpisce soltanto le donne: si configura cioè una discriminazione dei cittadini in base al loro sesso. La discriminazione risulta ancor meno accettabile se la fecondazione assistita è intesa come una terapia, perché in questo caso il diritto a curarsi sarebbe subordinato allo stato civile, legale o di fatto, delle cittadine.
I sostenitori del provvedimento in corso di approvazione hanno esplicitamente dichiarato di ispirarsi alla tutela del concepito. I pretesi diritti del concepito, che non è un'entità giuridicamente ben definita, entrano in conflitto con i diritti delle cittadine, che sono costituzionalmente definiti e protetti. L'approvazione del disegno di legge potrebbe perciò essere l'occasione per un ricorso alla Corte costituzionale.
Al di là delle questioni di principio, resta ancora da discutere se i cosiddetti diritti del concepito siano difesi bene partendo dal presupposto che essere generato da una coppia, quale che sia, sia meglio che essere generato da una donna sola desiderosa di dedicarsi alla cura di un figlio o che il ricorso alla fecondazione eterologa, magari per evitare la trasmissione di malattie genetiche, sia una minaccia reale per il nascituro. Si ha l'impressione che il disegno di legge in approvazione calpesti i diritti costituzionalmente riconosciuti dei cittadini, non tanto per tutelare concepiti o nascituri, quanto per stabilire il principio che titolare di certi diritti sia la coppia (meglio se unita da matrimonio) e non gli individui. E questa è la violazione più grave di un ordinamento che fa delle persone individuali i titolari dei diritti fondamentali.

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